
Il blog del Movimento per la Vita dell' Università Cattolica di Milano. La dignità della vita umana dal concepimento fino alla morte naturale. Notizie, informazione, attività, discussione
domenica 11 novembre 2007
domenica 30 settembre 2007
LA BIOPOLITICA DI BENEDETTO XVI
Carlo Casini, presidente del Movimento per la vita, commenta l’odierno intervento del Papa ai rappresentanti delle Democrazie cristiane di tutto il mondo
«Le parole di Benedetto XVI confortano la tesi della centralità politica del diritto alla vita sulla quale il Movimento si spende da decenni.
La difesa dell’embrione umano e dei malati morenti non è un atto di culto religioso ma è la coerente applicazione del principio di eguaglianza in dignità e diritti di tutti gli esseri umani affermata nella laicissima Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo.
«Con particolare riferimento alla situazione italiana, la centralità politica del diritto alla vita implica la necessità di porre ai primi posti degli obbiettivi da raggiungere da parte degli schieramenti, dei partiti e dei governi la difesa e la promozione della vita umana quale prima pietra di un rinnovamento civile e morale che riguarda anche il valore della famiglia, l’educazione e ogni altro ambito in cui l’uomo è messo in discussione.
«In definitiva una giusta soluzione della questione antropologica costituisce un criterio di valutazione essenziale nel giudizio sui programmi di partito e sulle alleanze.
Si può pertanto affermare che è giunta l’ora della biopolitica.
«Sono certo» conclude Casini «che l’imminente Settimana sociale dei cattolici italiani saprà tradurre in indicazioni unitarie e concrete l’incessante messaggio dei Pontefici»
«Le parole di Benedetto XVI confortano la tesi della centralità politica del diritto alla vita sulla quale il Movimento si spende da decenni.
La difesa dell’embrione umano e dei malati morenti non è un atto di culto religioso ma è la coerente applicazione del principio di eguaglianza in dignità e diritti di tutti gli esseri umani affermata nella laicissima Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo.
«Con particolare riferimento alla situazione italiana, la centralità politica del diritto alla vita implica la necessità di porre ai primi posti degli obbiettivi da raggiungere da parte degli schieramenti, dei partiti e dei governi la difesa e la promozione della vita umana quale prima pietra di un rinnovamento civile e morale che riguarda anche il valore della famiglia, l’educazione e ogni altro ambito in cui l’uomo è messo in discussione.
«In definitiva una giusta soluzione della questione antropologica costituisce un criterio di valutazione essenziale nel giudizio sui programmi di partito e sulle alleanze.
Si può pertanto affermare che è giunta l’ora della biopolitica.
«Sono certo» conclude Casini «che l’imminente Settimana sociale dei cattolici italiani saprà tradurre in indicazioni unitarie e concrete l’incessante messaggio dei Pontefici»
SENTENZA DI CAGLIARI
Eliminare un embrione perché talassemico, una bambina perché down, un adulto perché handicappato sono facce della stessa medaglia: l’eugenetica.
Nessuno di questi gesti è più o meno grave degli altri due, perché tutti e tre comportano la soppressione forzata di un essere umano, unico ed irripetibile, a causa di un presunto “difetto” che lo contraddistingue.
L’eugenetica fu inventata nell’800 da sir Francis Galton, cugino (guarda a caso) del celeberrimo Charles Darwin, con il dichiarato scopo di sostituire la natura nella selezione naturale: non essendo quest’ultima sufficiente, secondo Galton deve intervenire l’uomo eliminando gli esseri “difettosi”.
I primi ad applicare l’eugenetica su larga scala furono i nazisti.
Oggi basta cambiarle nome e la troviamo nelle leggi sulla fecondazione assistita di molte moderne democrazie.In Italia la selezione eugenetica non è consentita dalla legge 194/78 ed è vietata dalla legge 40/04.
Sappiamo benissimo come la 194 venga sistematicamente applicata a metà, dunque di fatto l’aborto eugenetico è una pratica ormai comune (non nascono quasi più bimbi down), pur essendo in contrasto con la legge. Ma ovviamente chi difende in piazza la 194 non si sogna nemmeno di dire che l’aborto eugenetico non è consentito.
La legge 40, tutelando il concepito e vietando la distruttiva analisi pre-impianto (sono altissime le probabilità che l’embrione, sano o malato, muoia in seguito all’analisi), protegge l’essere umano dall’eugenetica, almeno nelle prime fasi della sua vita.
Il tribunale di Cagliari ha invece autorizzato l’analisi pre-impianto e legittimato, di fatto, la distruzione dell’eventuale embrione malato. In realtà, non si capisce bene da dove derivi l’autorità del tribunale sardo: essendo l’Italia un paese di civil law, al giudice è richiesto di applicare la legge, non di farla o modificarla.
Tra l’altro, sulla materia si era già pronunciata la Corte Costituzionale, rigettando le istanze di incostituzionalità della legge 40.In sostanza, quindi, un tribunale va contro il parlamento, la Corte Costituzionale, e la volontà del popolo sovrano che ha difeso, con una maggioranza schiacciante, la legge 40. Si fosse trattata di un’altra materia, tutti avrebbero gridato, giustamente, al sovvertimento dell’ordine costituzionale.
Ma dato che si tratta d tutela della vita umana, il principale quotidiano italiano parla della sentenza in termini trionfalistici.
Ovviamente, il fatto che un tribunale italiano, in barba all’ordine costituzionale, autorizzi e legittimi una pratica eugenetica non interessa a nessuno dei grandi organi di stampa: le “magnifiche sorti e progressive” vengono prima della dignità umana.
Ed allora porte aperte alle pratiche naziste, mascherate e chiamate con un altro nome, ma pur sempre crudeli perché disconoscono l’uguaglianza e la pari dignità di tutti gli esseri umani. E l’articolo 3 della nostra costituzione?
Nessun problema: se un tribunale può violare l’articolo 1 della costituzione, disconoscendo la sovranità del popolo, perché non dovrebbe poter violare anche l’articolo 3?
Federico Trombetta
Nessuno di questi gesti è più o meno grave degli altri due, perché tutti e tre comportano la soppressione forzata di un essere umano, unico ed irripetibile, a causa di un presunto “difetto” che lo contraddistingue.
L’eugenetica fu inventata nell’800 da sir Francis Galton, cugino (guarda a caso) del celeberrimo Charles Darwin, con il dichiarato scopo di sostituire la natura nella selezione naturale: non essendo quest’ultima sufficiente, secondo Galton deve intervenire l’uomo eliminando gli esseri “difettosi”.
I primi ad applicare l’eugenetica su larga scala furono i nazisti.
Oggi basta cambiarle nome e la troviamo nelle leggi sulla fecondazione assistita di molte moderne democrazie.In Italia la selezione eugenetica non è consentita dalla legge 194/78 ed è vietata dalla legge 40/04.
Sappiamo benissimo come la 194 venga sistematicamente applicata a metà, dunque di fatto l’aborto eugenetico è una pratica ormai comune (non nascono quasi più bimbi down), pur essendo in contrasto con la legge. Ma ovviamente chi difende in piazza la 194 non si sogna nemmeno di dire che l’aborto eugenetico non è consentito.
La legge 40, tutelando il concepito e vietando la distruttiva analisi pre-impianto (sono altissime le probabilità che l’embrione, sano o malato, muoia in seguito all’analisi), protegge l’essere umano dall’eugenetica, almeno nelle prime fasi della sua vita.
Il tribunale di Cagliari ha invece autorizzato l’analisi pre-impianto e legittimato, di fatto, la distruzione dell’eventuale embrione malato. In realtà, non si capisce bene da dove derivi l’autorità del tribunale sardo: essendo l’Italia un paese di civil law, al giudice è richiesto di applicare la legge, non di farla o modificarla.
Tra l’altro, sulla materia si era già pronunciata la Corte Costituzionale, rigettando le istanze di incostituzionalità della legge 40.In sostanza, quindi, un tribunale va contro il parlamento, la Corte Costituzionale, e la volontà del popolo sovrano che ha difeso, con una maggioranza schiacciante, la legge 40. Si fosse trattata di un’altra materia, tutti avrebbero gridato, giustamente, al sovvertimento dell’ordine costituzionale.
Ma dato che si tratta d tutela della vita umana, il principale quotidiano italiano parla della sentenza in termini trionfalistici.
Ovviamente, il fatto che un tribunale italiano, in barba all’ordine costituzionale, autorizzi e legittimi una pratica eugenetica non interessa a nessuno dei grandi organi di stampa: le “magnifiche sorti e progressive” vengono prima della dignità umana.
Ed allora porte aperte alle pratiche naziste, mascherate e chiamate con un altro nome, ma pur sempre crudeli perché disconoscono l’uguaglianza e la pari dignità di tutti gli esseri umani. E l’articolo 3 della nostra costituzione?
Nessun problema: se un tribunale può violare l’articolo 1 della costituzione, disconoscendo la sovranità del popolo, perché non dovrebbe poter violare anche l’articolo 3?
Federico Trombetta
venerdì 14 settembre 2007
venerdì 31 agosto 2007
INTORNO AL TESTAMENTO BIOLOGICO…
L’argomento che stiamo per affrontare è estremamente lungo e complesso, con miriadi di sfaccettature che non possono essere affrontate in un unico articolo.
Per questo motivo, è stato scelto un approccio di tipo etico – giuridico, che si propone di provare a far chiarezza su alcuni punti della questione, senza avere alcuna pretesa di esaurirla (si consiglia, per approfondimenti specifici, la lettura del Quaderno di Scienza&Vita “Né accanimento né eutanasia”).
La questione tanto complessa è quella del cosiddetto “testamento biologico”, per alcuni semplice strumento di libertà del paziente, per altri vera e propria bandiera ideologica, adattissima a celare disegni ben più ampi.
Il dibattito è stato sollevato ed accelerato dai casi mediatici magistralmente proposti e gonfiati dal Partito Radicale, che come ai tempi della battaglia per l’aborto cerca di girare a suo favore l’opinione pubblica puntando sul “caso pietoso”, capace di commuovere la popolazione e spingere le istituzioni rappresentative, per non perdere il consenso su cui basano la propria legittimazione, ad agire.
Tutto ciò però fa a pugni con la dottrina giuridica: una fonte primaria del diritto (ad esempio, una legge) si caratterizza per generalità, astrattezza ed innovatività. Ed evidentemente legiferare sul singolo caso è totalmente contrario ai principi di generalità ed astrattezza.
Eppure le proposte di legge che giacciono in Parlamento sono numerose e di diversa natura.
Prima del piano giuridico, però, è bene chiarire quello etico, da cui dovrebbe discendere la norma giuridica: la vita umana è un bene indisponibile, ed è sulla tutela della vita umana che si fonda una società, come indicava il grande studioso di politica Carl Schmitt: proprio a partire dal valore fondamentale della vita umana è possibile evitare il conflitto e costruire la convivenza. A riprova di quanto affermato da Schmitt, quando si è scelto di non proteggere integralmente la vita umana si sono registrate conseguenze fortemente negative. L’ultimo esempio in ordine di tempo è dato dal risultato della tanto lodata “politica del figlio unico” cinese.
Dopo decenni di leggi opprimenti e aborti coercitivi ci si è accorti che ci sono troppi uomini e troppe poche donne (che venivano e vengono regolarmente abortite o eliminate subito dopo la nascita), con conseguenti gravi sconvolgimenti degli equilibri sociali.
E’ un caso che i primi a legalizzare rispettivamente aborto ed eutanasia, quindi a disprezzare il valore della vita umana dal concepimento alla morte naturale, siano stati sovietici e nazisti, ossia due tra i più importanti regimi totalitari?
Sul piano giuridico, l’indisponibilità della vita umana è sancita dal codice penale, che punisce l’omicidio del consenziente (art. 579 c.p.), e dal codice civile (art. 5 c.c.: “gli atti di disposizione del proprio corpo sono vietati quando cagionino una diminuzione permanente dell'integrità fisica”). Attraverso tali norme, il codice fa appunto della vita umana un bene indisponibile, al pari della libertà (art. 13 cost.).
L’obiezione che solitamente si solleva è che la Costituzione, all’articolo 32, dice che “nessuno può essere obbligato ad un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge”.
Quella costituzionale è però una tutela della libertà di scelta del cittadino, che è già garantita dall’ordinamento senza bisogno di nuove norme: un paziente in grado di intendere e di volere, infatti, può rifiutare le cure. E i pazienti incoscienti?
I sostenitori del testamento biologico dicono che sarebbe utile proprio per loro. Ma qui il problema che si pone è un altro: chi o cosa può garantire che la mia opinione rispetto ad una situazione che, al momento della compilazione del “testamento” posso solo immaginare, non muti radicalmente vivendo tale situazione?
E’ dimostrato che spesso proprio quando affrontano i passaggi più difficili della loro vita gli esseri umani sono in grado di trovare risorse fisiche e psicologiche prima inimmaginate ed inimmaginabili.
Inoltre, si sono registrati casi di pazienti apparentemente in stato di incoscienza ma in realtà in grado di capire cosa avveniva intorno a loro e di pensare, dunque anche capaci di cambiare idea rispetto ad un ipotetico “testamento biologico”: chi si prende la responsabilità verso costoro? Nel dubbio, non bisogna sempre scegliere la vita?Infine bisogna fare i conti con il Giuramento di Ippocrate: i difensori della nostra salute giurano di “non compiere mai atti idonei a provocare la morte del paziente”.
E se qualcuno nel testamento scrivesse di staccargli la spina? In realtà, il rapporto medico-paziente, come spesso sottolinea Mario Melazzini (medico e malato di SLA) non è di tipo contrattuale, ma ispirato dalla fiducia reciproca. Il testamento biologico “modello Veronesi” lo ridurrebbe ad semplice rapporto giuridico, e renderebbe certamente ben più difficile al medico fare il suo lavoro.
Attenzione però a non generalizzare: se limitata, ben impostata e soprattutto non vincolante per il medico, una dichiarazione anticipata delle volontà (che ovviamente non potrebbe contenere richieste di eutanasia, né attiva né passiva) potrebbe non essere del tutto negativa. Ma certamente quello attuale non è il parlamento adatto ad emanare una legge di questo tipo, e soprattutto, nonostante la propaganda radicale, non si sente il bisogno di una legge in materia: le priorità sono ben altre, e l’accanimento terapeutico (ossia l’eccessivo uso di terapie in malati che non ne traggono giovamento) è già vietato.
Il rischio che attualmente si corre è che, come in Olanda, partendo dal caso pietoso si arrivi all’eutanasia (ossia all’anticipazione deliberata della morte del paziente), negando il valore fondamentale della vita umana, che non perde mai la sua dignità. Visto il pericolo, meglio fermarsi prima.
Federico Trombetta
Per questo motivo, è stato scelto un approccio di tipo etico – giuridico, che si propone di provare a far chiarezza su alcuni punti della questione, senza avere alcuna pretesa di esaurirla (si consiglia, per approfondimenti specifici, la lettura del Quaderno di Scienza&Vita “Né accanimento né eutanasia”).
La questione tanto complessa è quella del cosiddetto “testamento biologico”, per alcuni semplice strumento di libertà del paziente, per altri vera e propria bandiera ideologica, adattissima a celare disegni ben più ampi.
Il dibattito è stato sollevato ed accelerato dai casi mediatici magistralmente proposti e gonfiati dal Partito Radicale, che come ai tempi della battaglia per l’aborto cerca di girare a suo favore l’opinione pubblica puntando sul “caso pietoso”, capace di commuovere la popolazione e spingere le istituzioni rappresentative, per non perdere il consenso su cui basano la propria legittimazione, ad agire.
Tutto ciò però fa a pugni con la dottrina giuridica: una fonte primaria del diritto (ad esempio, una legge) si caratterizza per generalità, astrattezza ed innovatività. Ed evidentemente legiferare sul singolo caso è totalmente contrario ai principi di generalità ed astrattezza.
Eppure le proposte di legge che giacciono in Parlamento sono numerose e di diversa natura.
Prima del piano giuridico, però, è bene chiarire quello etico, da cui dovrebbe discendere la norma giuridica: la vita umana è un bene indisponibile, ed è sulla tutela della vita umana che si fonda una società, come indicava il grande studioso di politica Carl Schmitt: proprio a partire dal valore fondamentale della vita umana è possibile evitare il conflitto e costruire la convivenza. A riprova di quanto affermato da Schmitt, quando si è scelto di non proteggere integralmente la vita umana si sono registrate conseguenze fortemente negative. L’ultimo esempio in ordine di tempo è dato dal risultato della tanto lodata “politica del figlio unico” cinese.
Dopo decenni di leggi opprimenti e aborti coercitivi ci si è accorti che ci sono troppi uomini e troppe poche donne (che venivano e vengono regolarmente abortite o eliminate subito dopo la nascita), con conseguenti gravi sconvolgimenti degli equilibri sociali.
E’ un caso che i primi a legalizzare rispettivamente aborto ed eutanasia, quindi a disprezzare il valore della vita umana dal concepimento alla morte naturale, siano stati sovietici e nazisti, ossia due tra i più importanti regimi totalitari?
Sul piano giuridico, l’indisponibilità della vita umana è sancita dal codice penale, che punisce l’omicidio del consenziente (art. 579 c.p.), e dal codice civile (art. 5 c.c.: “gli atti di disposizione del proprio corpo sono vietati quando cagionino una diminuzione permanente dell'integrità fisica”). Attraverso tali norme, il codice fa appunto della vita umana un bene indisponibile, al pari della libertà (art. 13 cost.).
L’obiezione che solitamente si solleva è che la Costituzione, all’articolo 32, dice che “nessuno può essere obbligato ad un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge”.
Quella costituzionale è però una tutela della libertà di scelta del cittadino, che è già garantita dall’ordinamento senza bisogno di nuove norme: un paziente in grado di intendere e di volere, infatti, può rifiutare le cure. E i pazienti incoscienti?
I sostenitori del testamento biologico dicono che sarebbe utile proprio per loro. Ma qui il problema che si pone è un altro: chi o cosa può garantire che la mia opinione rispetto ad una situazione che, al momento della compilazione del “testamento” posso solo immaginare, non muti radicalmente vivendo tale situazione?
E’ dimostrato che spesso proprio quando affrontano i passaggi più difficili della loro vita gli esseri umani sono in grado di trovare risorse fisiche e psicologiche prima inimmaginate ed inimmaginabili.
Inoltre, si sono registrati casi di pazienti apparentemente in stato di incoscienza ma in realtà in grado di capire cosa avveniva intorno a loro e di pensare, dunque anche capaci di cambiare idea rispetto ad un ipotetico “testamento biologico”: chi si prende la responsabilità verso costoro? Nel dubbio, non bisogna sempre scegliere la vita?Infine bisogna fare i conti con il Giuramento di Ippocrate: i difensori della nostra salute giurano di “non compiere mai atti idonei a provocare la morte del paziente”.
E se qualcuno nel testamento scrivesse di staccargli la spina? In realtà, il rapporto medico-paziente, come spesso sottolinea Mario Melazzini (medico e malato di SLA) non è di tipo contrattuale, ma ispirato dalla fiducia reciproca. Il testamento biologico “modello Veronesi” lo ridurrebbe ad semplice rapporto giuridico, e renderebbe certamente ben più difficile al medico fare il suo lavoro.
Attenzione però a non generalizzare: se limitata, ben impostata e soprattutto non vincolante per il medico, una dichiarazione anticipata delle volontà (che ovviamente non potrebbe contenere richieste di eutanasia, né attiva né passiva) potrebbe non essere del tutto negativa. Ma certamente quello attuale non è il parlamento adatto ad emanare una legge di questo tipo, e soprattutto, nonostante la propaganda radicale, non si sente il bisogno di una legge in materia: le priorità sono ben altre, e l’accanimento terapeutico (ossia l’eccessivo uso di terapie in malati che non ne traggono giovamento) è già vietato.
Il rischio che attualmente si corre è che, come in Olanda, partendo dal caso pietoso si arrivi all’eutanasia (ossia all’anticipazione deliberata della morte del paziente), negando il valore fondamentale della vita umana, che non perde mai la sua dignità. Visto il pericolo, meglio fermarsi prima.
Federico Trombetta
mercoledì 29 agosto 2007
ABORTO E EUGENETICA

DICHIARAZIONE DELL'ON. CARLO CASINI PRESIDENTE DEL MOVIMENTO ITALIANO PER LA VITA IN MERITO ALL'ABORTO SU DUE GEMELLI EFFETTUATO A MILANO
L'episodio di Milano prova, ancora una volta, un effetto negativo della legge n. 194/1978 che, forse, gli autori della legge non volevano ma che l'equivocità dell'art. 6 non riesce ad evitare. Nonostante apparentemente che non sia consentito l'aborto eugenetico, è oramai accettata l'idea che si possa discriminare tra esseri umani. L'aborto è sempre un male, ma la selezione embrionale aggiunge ingiustizia ad ingiustizia, tanto più se ricordiamo che ci sono famiglie disposte ad adottare un bambino down e che il mongolismo consente oggi di condurre una vita felice. L'errore di Milano è venuto alla luce per l'eccezionalità del caso. Sarebbe rimasto nascosto se la gravidanza non fosse stata gemellare. Purtroppo l'errore diagnostico e l'errore tecnico nell'aborto sono frequenti. Essi sono stati evidenziati nei casi eccezionali di bimbi sopravvissuti per qualche tempo all'I.V.G. (a Milano, a Firenze, a Sassari ecc. ecc.), ma nulla sappiamo negli altri casi ben più numerosi di aborti c.d. "terapeutici". L'esperienza dei Centri di Aiuto alla Vita e del servizio telefonico "Telefono Rosso" (063050077) prova l'errore diagnostico in molti casi in cui la gravidanza, nonostante la previsione di malformazioni, e l'autorizzazione all'I.V.G., è proseguita a causa dell'aiuto offerto alla donna. Da tempo il Movimento per la Vita sostiene la necessità di rendere obbligatorio il riscontro diagnostico su ogni feto vittima del c.d. aborto "terapeutico". I risultati dovrebbero essere comunicati al Ministro della Salute perché ne possa riferire ogni anno al Parlamento. E' giunta l'ora di un ripensamento complessivo sulla legge 194/1978, ma intanto il riscontro diagnostico potrebbe essere preteso come una semplice circolare ministeriale. La legge 194/1978 resta ingiusta nel suo nucleo essenziale ma, almeno, modifichiamone la sua applicazione eliminando l'equivocità delle sue parole.
L'episodio di Milano prova, ancora una volta, un effetto negativo della legge n. 194/1978 che, forse, gli autori della legge non volevano ma che l'equivocità dell'art. 6 non riesce ad evitare. Nonostante apparentemente che non sia consentito l'aborto eugenetico, è oramai accettata l'idea che si possa discriminare tra esseri umani. L'aborto è sempre un male, ma la selezione embrionale aggiunge ingiustizia ad ingiustizia, tanto più se ricordiamo che ci sono famiglie disposte ad adottare un bambino down e che il mongolismo consente oggi di condurre una vita felice. L'errore di Milano è venuto alla luce per l'eccezionalità del caso. Sarebbe rimasto nascosto se la gravidanza non fosse stata gemellare. Purtroppo l'errore diagnostico e l'errore tecnico nell'aborto sono frequenti. Essi sono stati evidenziati nei casi eccezionali di bimbi sopravvissuti per qualche tempo all'I.V.G. (a Milano, a Firenze, a Sassari ecc. ecc.), ma nulla sappiamo negli altri casi ben più numerosi di aborti c.d. "terapeutici". L'esperienza dei Centri di Aiuto alla Vita e del servizio telefonico "Telefono Rosso" (063050077) prova l'errore diagnostico in molti casi in cui la gravidanza, nonostante la previsione di malformazioni, e l'autorizzazione all'I.V.G., è proseguita a causa dell'aiuto offerto alla donna. Da tempo il Movimento per la Vita sostiene la necessità di rendere obbligatorio il riscontro diagnostico su ogni feto vittima del c.d. aborto "terapeutico". I risultati dovrebbero essere comunicati al Ministro della Salute perché ne possa riferire ogni anno al Parlamento. E' giunta l'ora di un ripensamento complessivo sulla legge 194/1978, ma intanto il riscontro diagnostico potrebbe essere preteso come una semplice circolare ministeriale. La legge 194/1978 resta ingiusta nel suo nucleo essenziale ma, almeno, modifichiamone la sua applicazione eliminando l'equivocità delle sue parole.
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